Fino al 31 dicembre sostituire la caldaia è più semplice, eliminato l’obbligo della canna fumaria
Con la conversione in legge del decreto legge 63/2013 da parte della legge 90/2013:
è stato corretto il tiro e l'articolo 5 comma 9 è stato nuovamente riscritto: in pratica ora è possibile derogare all'obbligo di scarico a tetto se "nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;Per poter fruire della deroga però "nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni (art. 9-ter)".