Informazioni su incentivi e detrazioni fiscali e sugli obblighi di revisione di caldaie e impianti.
La detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Tuir, maggiorata al 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Oltre allo spostamento temporale, la Legge di stabilità ha mantenuto inalterato fino al 31.12.2021 il limite di spesa agevolabile di € 96.000,00 per unità immobiliare; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 il limite si ridurrà ad € 48.000,00.
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, la legge di bilancio 205/2017 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione all’ENEA dei dati ed informazioni sugli interventi effettuati al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione.
Sinteticamente, quindi, la detrazione Irpef sarà così articolata:
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA |
PERCENTUALE DI SPESA DETRAIBILE |
LIMITE MASSIMO DI SPESA |
DETRAZIONE IRPEF MASSIMA AMMESSA |
1.1.2021 – 31.12.2021 |
50% |
€ 96.000,00 |
€ 48.000,00 |
|
La legge di Bilancio 2020 ha inoltre prorogato con modifiche fino al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nelle misure del 65% o 50% a seconda della tipologia di intervento.
La riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% è stata introdotta per:
-
interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
-
schermature solari;
-
caldaie a biomassa;
-
caldaie a condensazione, con efficienza media stagionale almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
È stata confermata la detrazione al 65% per:
-
interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
-
caldaie a condensazione con efficienza media stagionale almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013 dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
-
pompe di calore;
-
sistemi di building automation;
-
collettori solari per produzione di acqua calda;
-
scaldacqua a pompa di calore;
-
generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
-
generatori d’aria a condensazione;
-
micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | DETRAZIONE MASSIMA |
LIMITE DI SPESA Detrazione 65% |
LIMITI DI SPESA Detrazione 50% |
interventi di riqualificazione globale energetica di edifici esistenti | € 100.000 | € 153.846,15 | ------- |
interventi sull’involucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica | € 60.000 | € 92.307,69 | finestre comprensive d’infissi € 120.000 |
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | € 60.000 | € 92.307,69 | ------- |
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | € 30.000 | Caldaie a condensazione in classe A + sistemi di termoregolazione € 46.153,85 |
Caldaie a condensazione in classe A € 60.000 |
acquisto e posa in opera di schermature solari | € 60.000 | ------- | € 120.000 |
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | € 30.000 | ------- | € 60.000 |
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali |
65% della spesa sostenuta |
Non è previsto un massimale di spesa | ------- |
Confermata, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione maggiorata: del 70% nel caso in cui gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015; il limite massimo di spesa agevolabile è ottenuto moltiplicando Euro 40.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo.
Per avere tutte le informazioni necessarie all'uso delle caldaie a gas e per conoscere gli incentivi e la normativa vigente in questo settore vai su: Vaillant