Informazioni su incentivi e detrazioni fiscali e sugli obblighi di revisione di caldaie e impianti.

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La detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Tuir, maggiorata al 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Oltre allo spostamento temporale, la Legge di stabilità ha mantenuto inalterato fino al 31.12.2021 il limite di spesa agevolabile di € 96.000,00 per unità immobiliare; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 il limite si ridurrà ad € 48.000,00.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, la legge di bilancio 205/2017 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione all’ENEA dei dati ed informazioni sugli interventi effettuati al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione.

Sinteticamente, quindi, la detrazione Irpef sarà così articolata:

 

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

PERCENTUALE DI SPESA DETRAIBILE

LIMITE MASSIMO DI SPESA

DETRAZIONE IRPEF MASSIMA AMMESSA

1.1.2021 – 31.12.2021

50%

€ 96.000,00

€ 48.000,00

 

     

 

La legge di Bilancio 2020 ha inoltre prorogato con modifiche fino al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nelle misure del 65% o 50% a seconda della tipologia di intervento.

La riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% è stata introdotta per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;

  • schermature solari;

  • caldaie a biomassa;

  • caldaie a condensazione, con efficienza media stagionale almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

È stata confermata la detrazione al 65% per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

  • caldaie a condensazione con efficienza media stagionale almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013 dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

  • pompe di calore;

  • sistemi di building automation;

  • collettori solari per produzione di acqua calda;

  • scaldacqua a pompa di calore;

  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

  • generatori d’aria a condensazione;

  • micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

LIMITE DI SPESA

Detrazione 65%

LIMITI DI SPESA

Detrazione 50%

interventi di riqualificazione globale energetica di edifici esistenti € 100.000 € 153.846,15 -------
interventi sull’involucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica € 60.000 € 92.307,69 finestre comprensive d’infissi
€ 120.000
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda € 60.000 € 92.307,69 -------
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale € 30.000 Caldaie a condensazione in classe A
+ sistemi di termoregolazione
€ 46.153,85
Caldaie a condensazione
in classe A
€ 60.000
acquisto e posa in opera di schermature solari € 60.000 ------- € 120.000
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili € 30.000 ------- € 60.000
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali

65% della spesa sostenuta

Non è previsto un massimale di spesa -------

 

Confermata, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali,  la detrazione maggiorata: del 70% nel caso in cui gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015; il limite massimo di spesa agevolabile è ottenuto moltiplicando Euro 40.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo.

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